Sentenza n. 217 del 2023

SENTENZA N. 217

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA

Giudici: Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 628, quinto comma, del codice penale promosso dal Tribunale ordinario di Torino, sezione prima penale, nel procedimento penale a carico di C.G. M., con ordinanza del 7 luglio 2022, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2022.

Visti l’atto di costituzione di C.G. M., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 21 novembre 2023 il Giudice relatore Francesco Viganò;

uditi l’avvocato Riccardo Magarelli per C.G. M. e l’avvocato dello Stato Salvatore Faraci per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 22 novembre 2023.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 7 luglio 2022, il Tribunale ordinario di Torino, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 628, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede «il divieto di equivalenza o prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 89 c.p. sulle circostanze aggravanti indicate dal terzo comma, numero 3 bis della medesima disposizione».

1.1.– Il rimettente procede nei confronti di C.G. M., imputata di tentata rapina pluriaggravata, per avere compiuto, in data 14 febbraio 2022, atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi di beni e denaro del proprio partner M. N., all’interno dell’abitazione di quest’ultimo e brandendo un coltello contro di lui.

All’esito dell’istruttoria dibattimentale, ritiene il giudice a quo che la condotta tenuta dall’interessata integri effettivamente un tentativo di rapina, aggravata dall’uso di un’arma (art. 628, terzo comma, numero 1, cod. pen.) e della commissione del fatto in luogo di privata dimora (art. 628, terzo comma, numero 3-bis, cod. pen.). Non rileverebbe che la stessa imputata dimorasse nell’abitazione, poiché l’art. 628, terzo comma, numero 3-bis), cod. pen. «prevede l’aggravio di pena evocando il luogo ove è avvenuta la rapina (tentata o consumata) e non le modalità clandestine o le ragioni illegittime per cui il rapinatore si trovava all’interno di un luogo di privata dimora»; sicché la rapina potrebbe avvenire addirittura nella dimora del rapinatore (è richiamata Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 13 luglio-2 settembre 2021, n. 32781).

Dalla perizia medico-legale disposta in giudizio sarebbe peraltro emerso che C.G. M. soffre di un disturbo schizoaffettivo – connesso anche all’uso di sostanze stupefacenti – con sintomi psicotici di tipo delirante e di alterazione dell’umore di tipo prevalentemente disforico; valutazione, questa, fondata tra l’altro sulla consulenza tecnica d’ufficio espletata in sede civile nel procedimento volto alla nomina di un amministratore di sostegno. In ragione di tale condizione patologica, la capacità di intendere e di volere dell’imputata al momento del fatto dovrebbe ritenersi grandemente scemata, sì da giustificare il riconoscimento della circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all’art. 89 cod. pen.

Si dovrebbero altresì applicare in favore di C.G. M. le circostanze attenuanti generiche, in ragione del comportamento processuale, della «complicata situazione sociale dell’imputata» e della «necessità di giungere ad una commisurazione della pena coerente con le esigenze di risocializzazione costituzionalmente connesse all’irrogazione della sanzione penale».

1.2.– Quanto alla rilevanza delle questioni sollevate, il Tribunale osserva che l’aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, numero 3-bis), cod. pen. è sottratta all’ordinario giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, in forza dell’ultimo comma della disposizione, secondo cui «[l]e circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti».

Pertanto, le circostanze attenuanti di cui agli artt. 89 e 62-bis cod. pen. potrebbero incidere sulla determinazione della sanzione da infliggere «solo dopo che la pena base è stata inasprita per effetto dell’aggravante c.d. privilegiata». Né sarebbe possibile una diversa interpretazione dell’art. 628, ultimo comma, cod. pen., stante il tenore letterale della disposizione.

1.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente richiama ampi stralci della sentenza n. 73 del 2020 di questa Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Rammenta il giudice a quo come tale divieto sia stato ritenuto contrario sia al principio di proporzionalità della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.) – che esige che quest’ultima sia calibrata tanto all’offensività del fatto di reato, quanto al suo disvalore soggettivo – sia al principio di personalità della responsabilità penale (art. 27, primo comma, Cost.) – che impone di tenere conto, nella commisurazione della sanzione, del grado di rimproverabilità soggettiva che connota ciascun fatto di reato.

I principi espressi nella citata pronuncia, poi ripresi nella sentenza di questa Corte n. 55 del 2021, sarebbero applicabili anche al caso di specie, pur a fronte della diversità tra il meccanismo previsto dall’art. 69, quarto comma, cod. pen. – che comportava l’impossibilità, per la circostanza attenuante del vizio parziale di mente, di esplicare effetto, se non in termini di “neutralizzazione” della recidiva reiterata – e quello contemplato dall’art. 628, ultimo comma, cod. pen., ove invece «l’attenuante di cui all’art. 89 c.p. può concretamente esplicare effetto, sebbene partendo da una dimensione sanzionatoria che è aggravata “a monte” dalla concorrenza delle circostanze privilegiate».

Il rimettente rammenta altresì che questa Corte, nella sentenza n. 117 del 2021, ha dichiarato non fondate alcune questioni di legittimità costituzionale che censuravano l’analogo meccanismo di privilegio dell’incidenza di determinate circostanze aggravanti, previsto dall’art. 624-bis, quarto comma, cod. pen.

Il giudice a quo ritiene tuttavia che le argomentazioni espresse nella sentenza n. 73 del 2020 con riferimento alla diminuente del vizio parziale di mente «conservino la loro valenza» anche nel caso oggetto del giudizio a quo, atteso che detta pronuncia avrebbe individuato la ratio dell’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. nell’esigenza di valorizzare la condizione di minor rimproverabilità del seminfermo di mente; condizione cui dovrebbe corrispondere l’irrogazione di una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore del fatto in assenza di tale stato, in ossequio ai principi di proporzionalità e individualizzazione della pena, desumibili dagli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost.

Nel caso di specie, tali principi sarebbero vulnerati dal meccanismo previsto dall’art. 628, ultimo comma, cod. pen., atteso che:

– «[s]i verrebbero a parificare situazioni diverse (l’autore di reato che abbia agito in condizioni di normalità psichica vs. l’autore di reato affetto da vizio parziale di mente), con potenziale contrasto con il dettato dell’art. 3 della Costituzione»;

– «[s]i verrebbe a determinare un inasprimento del regime sanzionatorio, tale da potere comportare l’applicazione di pene potenzialmente sproporzionate rispetto al grado di colpevolezza dell’imputato (con potenziale contrasto […] rispetto al principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria discendente dagli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione)»;

– «[s]i verrebbe a misconoscere – o quantomeno fortemente sottovalutare – la valenza della diminuita rimproverabilità soggettiva dell’autore di reato semi-imputabile, con sacrificio del principio di personalità della responsabilità penale discendente dall’art. 27, comma 1, della Costituzione».

1.4.– Il censurato art. 628, ultimo comma, cod. pen. sarebbe infine affetto da intrinseca irragionevolezza, in quanto il meccanismo ivi previsto non opererebbe – con ritorno all’ordinario giudizio di bilanciamento – nel caso in cui con le aggravanti “privilegiate” concorra la circostanza attenuante della minore età di cui all’art. 98 cod. pen.; ossia una diminuente parimenti fondata sul minor grado di rimproverabilità dell’autore di reato, di applicazione obbligatoria (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 20 ottobre 2020-16 marzo 2021, n. 10134; sezione terza penale, sentenze 7 aprile-28 luglio 2015, n. 33004 e 11 ottobre-15 novembre 2007, n. 42105), che è collocata nello stesso Capo I del Titolo IV del Libro I del codice penale ove ha sede l’art. 89 cod. pen., e che comporta una identica diminuzione di pena.

Il mantenimento della piena operatività dell’ordinario giudizio di bilanciamento in presenza dell’attenuante di cui all’art. 98 cod. pen. sarebbe frutto di un emendamento (16.1) proposto al disegno di legge AC 2180 – poi esitato nella legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che ha introdotto il censurato quinto comma dell’art. 628 cod. pen. –, in sede di esame in Commissione referente, nella seduta del 28 aprile 2009, le cui ragioni non sarebbero tuttavia state esplicitate né nella proposta, né nella relazione svolta in assemblea nella seduta del 30 aprile 2009.

In conseguenza di tale assetto, l’art. 628, quinto comma, cod. pen. consentirebbe l’ordinario giudizio di bilanciamento delle aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), con l’attenuante di cui all’art. 98 cod. pen. – ossia una diminuente fondata sulla minor rimproverabilità soggettiva dell’autore di reato – ma non, irragionevolmente, con l’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. «per molti versi analoga». Tale attenuante sarebbe dunque «destinata a soccombere (ed operare solo dopo l’inasprimento di pena determinato dalle aggravanti privilegiate)», «in frizione» con l’art. 3 Cost.

2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

2.1.– La giurisprudenza costituzionale formatasi in relazione al divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, contenuto nell’art. 69, quarto comma, cod. pen. avrebbe chiarito che deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze rientrano nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore e sono sindacabili solo qualora trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio (sono citate le sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 205 del 2017, n. 74 del 2016, n. 106 e n. 105 del 2014, n. 251 del 2012).

Nel caso di specie, non sarebbe irragionevole la scelta legislativa espressa dal censurato art. 628, ultimo comma, cod. pen., di considerare circostanza aggravante privilegiata la commissione della rapina nei luoghi di cui all’art. 624-bis. Questa stessa Corte avrebbe infatti sottolineato la particolare offensività della condotta posta in essere in tali luoghi, che offende l’inviolabilità del domicilio, protetta dall’art. 14 Cost.

La sentenza n. 216 del 2019 avrebbe infatti escluso l’illegittimità costituzionale del divieto di sospensione dell’esecuzione della pena per il furto di cui all’art. 624-bis cod. pen., sul rilievo che tale reato, a differenza del furto con strappo, è «destinato a trasmodare non già in rapina semplice, bensì in rapina aggravata ex art. 628, terzo comma, numero 3-bis), cod. pen., titolo, quest’ultimo, per il quale la sospensione dell’esecuzione è preclusa in virtù dell’inclusione nell’elenco dei reati di cui all’art. 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)»; e in ragione della «particolare gravità del fatto di chi, per commettere il furto, entri in un’abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, e della speciale pericolosità soggettiva manifestata dall’autore di un simile reato».

Tali considerazioni sarebbero trasponibili alla disposizione ora censurata, sicché «la differenza di trattamento e il privilegio – in punto di non applicabilità del giudizio di equivalenza o prevalenza con attenuati comuni – dell’aggravante [di cui all’art. 628, terzo comma, numero 3-bis), cod. pen.] non sembra[no] trasmodare nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio atteso che l’offensività patrimoniale assume una peculiare connotazione personalistica, in ragione dell’aggancio con l’inviolabilità del domicilio assicurata dall’art. 14 Cost., domicilio inteso come “proiezione spaziale della persona”».

2.2.– Il meccanismo derogatorio previsto dal censurato art. 628, ultimo comma, cod. pen. non impedirebbe poi al giudice un’individualizzazione della risposta sanzionatoria, non traducendosi – diversamente dal congegno di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen. – nell’assoluta neutralizzazione delle circostanze attenuanti nel giudizio di commisurazione della pena. E invero, «pur essendo precluso anche il giudizio di equivalenza oltre che di prevalenza delle attenuanti, è previsto che le diminuzioni di pena per le attenuanti siano comunque apportate “sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti”». Il che escluderebbe la sussistenza dei vulnera costituzionali evocati dall’ordinanza di rimessione.

2.3.– Non sussisterebbe, infine, alcuna irragionevole disparità di trattamento, quanto alla possibilità di sottrarre al meccanismo di cui all’art. 628, ultimo comma, cod. pen. l’attenuante della minore età di cui all’art. 98 cod. pen., ma non quella del vizio parziale di mente di cui all’art. 89, essendo le due situazioni tra loro disomogenee.

3.– Si è costituita in giudizio C.G. M., personalmente e con l’assistenza del proprio amministratore di sostegno C. P., ripercorrendo adesivamente le argomentazioni dell’ordinanza di rimessione e chiedendo l’accoglimento delle questioni sollevate dal Tribunale di Torino.

Considerato in diritto

1.– Con l’ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale di Torino, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede «il divieto di equivalenza o prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 89 c.p. sulle circostanze aggravanti indicate dal terzo comma, numero 3 bis della medesima disposizione».

La disposizione censurata recita: «[l]e circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti».

Il rimettente si duole del divieto per il giudice di considerare equivalente o prevalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all’art. 89 cod. pen. – che viene specificamente in considerazione nel giudizio a quo – rispetto alla circostanza aggravante speciale, applicabile al delitto di rapina, di cui all’art. 628, terzo comma, numero 3-bis), cod. pen.; aggravante che consiste nell’avere il soggetto agente commesso il fatto in uno dei luoghi indicati dall’art. 624-bis cod. pen. (e cioè in un edificio o altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa) o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

In sostanza, il rimettente articola tre censure:

– in primo luogo, la disciplina in questione parificherebbe indebitamente, sul piano sanzionatorio, fatti connotati da differente gravità dal punto di vista soggettivo (art. 3 Cost.);

– in secondo luogo, essa determinerebbe l’irrogazione di pene sproporzionate rispetto al grado di colpevolezza dell’imputato e, per la medesima ragione, non rispettose nemmeno del principio di personalità della responsabilità penale (artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost.);

– infine, essa risulterebbe intrinsecamente irragionevole, e pertanto in contrasto con l’art. 3 Cost., perché non vi sarebbe alcuna ragione per distinguere il trattamento dell’attenuante del vizio parziale di mente da quello riservato dal legislatore all’attenuante della minore età di cui all’art. 98 cod. pen. – ritenuta dal rimettente «per molti versi analoga» a quella di cui all’art. 89 cod. pen. – che la disposizione censurata espressamente eccettua dal divieto di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti.

A ben guardare, peraltro, la terza censura lamenta non tanto l’intrinseca irragionevolezza della disposizione, quanto l’irragionevole disparità di trattamento da essa creata tra due circostanze attenuanti: l’una – l’art. 98 cod. pen. – espressamente sottratta dal legislatore al divieto di equivalenza o prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti elencate dall’art. 628, quinto comma, cod. pen.; l’altra – l’art. 89 cod. pen. – irragionevolmente ricompresa in tale divieto, nonostante l’allegata identità di ratio. L’art. 98 cod. pen. è dunque qui invocato, in effetti, come tertium comparationis di un giudizio triadico di irragionevole disparità di trattamento tra due situazioni ritenute analoghe.

2.– Le prime due censure, che si prestano ad essere affrontate congiuntamente, non sono fondate.

2.1.– Il rimettente cita estesamente, nella propria ordinanza di rimessione, la sentenza n. 73 del 2020 di questa Corte, con la quale era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui stabiliva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all’art. 89 cod. pen. rispetto all’aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.

In quell’occasione, si era rimarcato (punto 4.2. del Considerato in diritto) che «il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato, da tempo affermato da questa Corte sulla base di una lettura congiunta degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. […] esige in via generale che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo […]. E il quantum di disvalore soggettivo dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell’autore, rendendolo più o meno rimproverabile».

«Tra tali fattori» – proseguiva la sentenza – «si colloca, in posizione eminente, proprio la presenza di patologie o disturbi significativi della personalità (così come definiti da Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 gennaio-8 marzo 2005, n. 9163), come quelli che la scienza medico-forense stima idonei a diminuire, pur senza escluderla totalmente, la capacità di intendere e di volere dell’autore del reato. In tali ipotesi, l’autore può sì essere punito per aver commesso un reato che avrebbe pur sempre potuto – secondo la valutazione dell’ordinamento – evitare, attraverso un maggiore sforzo della volontà; ma al tempo stesso merita una punizione meno severa rispetto a quella applicabile nei confronti di chi si sia determinato a compiere una condotta identica, in condizioni di normalità psichica».

Sicché, concludeva la sentenza, «il principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. esige […] in via generale, che al minor grado di rimproverabilità soggettiva corrisponda una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore oggettivo del fatto». E ciò, come già osservato dalla precedente sentenza n. 222 del 2018 (punto 7.1. del Considerato in diritto), «in modo da assicurare altresì che la pena appaia una risposta – oltre che non sproporzionata – il più possibile “individualizzata”, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di “personalità” della responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma, Cost.».

2.2.– Nel riaffermare tali principi (come già nelle sentenze n. 55 del 2021, punto 8 del Considerato in diritto, e n. 197 del 2023, punto 5.2.1. del Considerato in diritto), questa Corte deve tuttavia rilevare – conformemente a quanto osservato dall’Avvocatura generale dello Stato – che il divieto previsto dalla disposizione oggi censurata differisce in modo essenziale rispetto a quello esaminato nella sentenza n. 73 del 2020.

In effetti, l’art. 69, quarto comma, cod. pen. – che era stato oggetto di quella sentenza – stabiliva il divieto di applicare le diminuzioni di pena connesse al riconoscimento di circostanze attenuanti, tra cui quella relativa al vizio parziale di mente di cui all’art. 89 cod. pen., in presenza della circostanza aggravante della recidiva reiterata. La disposizione ora censurata, invece, preclude al giudice l’ordinario giudizio di bilanciamento tra le circostanze ivi specificamente elencate – tra cui quella, che viene in considerazione nel giudizio a quo, prevista dall’art. 628, terzo comma, numero 3-bis), cod. pen. – e qualsiasi circostanza attenuante, con la sola esclusione di quella prevista all’art. 98 cod. pen.; ma prevede, al tempo stesso, che il giudice effettui la relativa diminuzione sulla pena risultante dall’applicazione delle aggravanti così “blindate”.

Tale meccanismo di calcolo nella sostanza riproduce quello che è stato in vigore per tutte le circostanze a effetto speciale e per quelle inerenti alla persona del colpevole sino alla riforma dell’art. 69 cod. pen. ad opera dell’art. 6 del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 220; meccanismo successivamente ripreso da numerose disposizioni relative a singole circostanze aggravanti, che il legislatore ha inteso così sottrarre a possibili esiti di soccombenza o anche solo di equivalenza con attenuanti concorrenti.

2.3.– Questa Corte ha, sinora, sempre escluso che un simile meccanismo sia, di per sé, incompatibile con i principi costituzionali di volta in volta evocati.

Si è in proposito osservato che «quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, quale il diritto fondamentale e personalissimo alla vita e all’integrità fisica, ben può il legislatore dare un diverso ordine al gioco delle circostanze richiedendo che vada calcolato prima l’aggravamento di pena di particolari circostanze», dal momento che, «[c]ome già evidenziato (sentenza n. 251 del 2012), “[d]eroghe al bilanciamento […] sono possibili e rientrano nell’ambito delle scelte del legislatore”» (sentenza n. 88 del 2019, punto 13 del Considerato in diritto, con riferimento al meccanismo di computo delle circostanze di cui all’art. 590-quater cod. pen.; analogamente, sentenza n. 117 del 2021, punto 9.4. del Considerato in diritto, in relazione a quello di cui all’art. 624-bis, quarto comma, cod. pen.).

Decisiva nell’orientare la valutazione della Corte in simili ipotesi è stata la considerazione che il meccanismo di calcolo degli aggravamenti e diminuzioni di pena connessi all’applicazione di circostanze di segno opposto produce sì, nella generalità dei casi, un effetto di inasprimento delle sanzioni applicabili al delitto aggravato, conformemente del resto alle intenzioni del legislatore; ma non esclude affatto che il giudice applichi in concreto la diminuzione di pena connessa al riconoscimento di attenuanti, sia pure sulla pena già aumentata per effetto del riconoscimento dell’aggravante cosiddetta “blindata” .

2.4.– La predetta considerazione vale, anche nel caso ora all’esame, a escludere la fondatezza della censura, formulata con riferimento all’art. 3 Cost., di irragionevole equiparazione, sul piano sanzionatorio, di fatti di reato aventi disvalore differente, e segnatamente del fatto commesso da persona in condizioni di normalità psichica, da un lato, e da persona affetta da vizio parziale di mente, dall’altro.

Dalla disposizione censurata non discende, infatti, una totale “neutralizzazione” della circostanza attenuante del vizio parziale di mente, che il giudice dovrà comunque prendere in considerazione ai fini della commisurazione della sanzione.

2.5.– Né è fondata la doglianza relativa alla violazione dei principi di proporzionalità e personalità della pena, riconducibili agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost.

Questa Corte ha, invero, più volte sottolineato la problematicità dei livelli sanzionatori stabiliti in via generale dal legislatore per taluni delitti contro il patrimonio, per i quali sono previsti minimi e massimi edittali di livello analogo, e spesso ben più elevato, di quelli contemplati per delitti che offendono in modo grave beni di carattere personale, come l’integrità fisica o la libertà sessuale (sentenza n. 190 del 2020, punto 7.2. del Considerato in diritto; più recentemente, con specifico riferimento ai livelli sanzionatori previsti per il furto semplice e aggravato, sentenza n. 259 del 2021, con un’ampia ricapitolazione – al punto 4 e seguenti del Considerato in diritto – delle reiterate perplessità espresse da questa Corte, già a partire dai primi anni Settanta, su tali previsioni sanzionatorie).

In questa sede, tuttavia, non è in discussione il generale trattamento sanzionatorio previsto per la rapina aggravata, bensì – soltanto – un asserito eccesso sanzionatorio, al metro dei principi di proporzionalità e individualizzazione della pena, nella specifica ipotesi di chi commetta una rapina all’interno di un domicilio, essendo affetto da vizio parziale di mente.

Rispetto a tale specifica ipotesi, la già sottolineata applicabilità della diminuzione di pena prevista dall’art. 89 cod. pen. esclude che si debba ritenere violato il principio di individualizzazione della pena.

E la possibilità di tenere adeguatamente conto, nella commisurazione della pena, della ridotta colpevolezza dell’autore discendente dal suo vizio parziale di mente rende parimenti non fondata la censura di violazione del canone costituzionale – declinato nella sentenza n. 73 del 2020 cui il rimettente specialmente si richiama – secondo cui la pena deve essere proporzionata non solo al disvalore oggettivo del reato, ma anche al grado di colpevolezza del suo autore.

3.– È invece fondata la censura di irragionevole disparità, ai sensi dell’art. 3 Cost., fra il trattamento riservato dalla disposizione censurata alla circostanza attenuante della minore età di cui all’art. 98 cod. pen., rispetto a quello riservato all’attenuante del vizio parziale di mente di cui all’art. 89 cod. pen.

3.1.– Il legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha previsto una specifica eccezione alla generale operatività del divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti menzionate dalla disposizione censurata, in favore soltanto della circostanza della minore età di cui all’art. 98 cod. pen. Occorre, pertanto, stabilire se sussista una «medesima ratio derogandi» (da ultimo, sentenza n. 98 del 2023, punto 6.9. del Considerato in diritto) tale da rendere contraria al principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. la mancata estensione di tale eccezione anche all’attenuante, che qui viene in considerazione, del vizio parziale di mente di cui all’art. 89 cod. pen.

3.2.– Come evidenziato dal rimettente, i lavori preparatori della legge n. 94 del 2009 – il cui art. 3, comma 27, lettera b), ha introdotto il censurato quinto comma dell’art. 628 cod. pen. – non chiariscono la ragione dell’emendamento (16.1), proposto al disegno di legge AC 2180 in sede di esame delle Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) riunite in sede referente della Camera nella seduta del 28 aprile 2009, al quale si deve l’esclusione dell’attenuante di cui all’art. 98 cod. pen. dal divieto di prevalenza o equivalenza stabilito dalla nuova disposizione.

Nel silenzio dei lavori preparatori, la sottrazione della sola attenuante della minore età a una disciplina a sua volta derogatoria rispetto alla regola generale di cui all’art. 69 cod. pen. potrebbe in ipotesi spiegarsi in ragione dei caratteri peculiari del diritto penale minorile, affidato, con «scelta […] costituzionalmente vincolata», a una «giurisdizione specializzata, i cui operatori [sono] selezionati anche sulla base della specifica competenza professionale in materia di minori, e che oper[a] secondo finalità e sulla base di regole differenti da quelle che caratterizzano la giurisdizione penale ordinaria» (sentenza n. 2 del 2022, punto 3.4. del Considerato in diritto). Il trattamento penitenziario per i condannati minorenni al momento del fatto si svolge, inoltre, in istituzioni distinte da quelle per gli adulti, sulla base di regole speciali oggi stabilite dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante «Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103».

Tuttavia, la commisurazione della pena nei confronti dei condannati minorenni continua ad essere regolata dal codice penale, sulla base delle medesime regole generali che vigono per gli adulti, con la rilevante eccezione costituita dal divieto di applicare l’ergastolo ai minori, per effetto della sentenza n. 168 del 1994 di questa Corte.

E allora, dal momento che lo scopo sotteso al quinto comma dell’art. 628 cod. pen. ora all’esame è evidentemente quello di assicurare a talune ipotesi di rapina aggravata – ritenute dal legislatore produttive di particolare allarme sociale – una pena più severa di quella cui condurrebbe, nella generalità dei casi, l’applicazione dello stesso art. 69 cod. pen., la ratio della deroga a tale disciplina in favore dei condannati minorenni non può che sottendere la valutazione, da parte del legislatore, di una più ridotta meritevolezza di pena di chi abbia commesso il fatto essendo ancora minorenne, per quanto già giudicato imputabile dal giudice.

Tale ridotta meritevolezza di pena è, d’altronde, presunta in via generale dal legislatore nell’art. 98 cod. pen., ove si dispone la diminuzione della pena sino ad un terzo in tutti i casi in cui il reato sia compiuto da una persona pur ritenuta capace di intendere e di volere, ma di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni.

Il codice penale muove infatti dal dato di comune esperienza secondo cui i ragazzi in quella fascia di età, anche laddove possiedano un grado di maturità intellettiva e psicologica sufficiente a consentir loro di comprendere il disvalore del reato e di orientare conformemente la propria condotta, hanno tuttavia una personalità ancora in formazione (sentenza n. 168 del 1994, punto 5.1. del Considerato in diritto), che in linea generale ne diminuisce in misura significativa la capacità di autocontrollo, quando non – ancor prima – la stessa capacità di discernere l’effettiva gravità delle proprie condotte inosservanti della legge. Ciò rende il fatto di reato dagli stessi commesso meno rimproverabile rispetto al corrispondente fatto compiuto da un adulto; minore rimproverabilità cui – nella stessa valutazione del legislatore del 1930, rimasta inalterata sino ad oggi – deve necessariamente corrispondere una riduzione della pena sino a un terzo.

3.3.– Una tale diminuzione della colpevolezza per il fatto di reato non può, però, non essere affermata anche con riferimento a chi abbia agito trovandosi in «tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere», come recita l’art. 89 cod. pen.

Lo stato di mente cui si riferisce quest’ultima disposizione sottende, infatti, un’anomalia psichica significativa, che comprende – in base alla consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità – le vere e proprie malattie mentali, nonché i disturbi della personalità «di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e di volere», e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale; con esclusione, comunque, di mere anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati (Cass., n. 9163 del 2005), oltre che dei disturbi della coscienza e della volontà provocati dall’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti, in ogni ipotesi in cui tali effetti siano comunque riconducibili a una scelta rimproverabile all’autore (artt. 92, 93 e 94 cod. pen.).

L’anomalia psichica così definita deve inoltre, per poter rilevare ai sensi dell’art. 89 cod. pen., comportare una rilevante compromissione della capacità di intendere e di volere dell’agente, che deve in conseguenza risultare “grandemente scemata”, sì da determinare un «minore grado di discernimento circa il disvalore della propria condotta» e una «minore capacità di controllo dei propri impulsi» (sentenza n. 73 del 2020, punto 4.2. del Considerato in diritto).

A fronte di tale rilevante riduzione della capacità di intendere e di volere dell’agente – cui corrisponde, come la dottrina contemporanea ampiamente riconosce, una diminuzione della colpevolezza per il fatto – il codice penale, sin dal 1930, impone la riduzione della pena sino a un terzo.

Identica è, dunque, la conseguenza sulla commisurazione della sanzione che due disposizioni parallele – gli artt. 89 e 98 cod. pen. –, collocate nel medesimo capo del codice penale, ricollegano alle situazioni qui oggetto di raffronto; e identica appare la ratio delle due diminuenti.

3.4.– D’altra parte, a vari altri fini la situazione della persona inferma di mente è equiparata, nell’ordinamento penale, a quella del minorenne. Ad esempio, l’art. 112, primo comma, numero 4), cod. pen. prevede un identico aggravamento di pena a carico di chi abbia concorso con un «minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica» nella commissione di un reato.

Ed è certamente significativo che la legislazione più recente – nel cosiddetto “Codice Rosso” (legge 19 luglio 2019, n. 69, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere») – abbia confermato questa equiparazione anche sotto lo specifico profilo, che qui direttamente rileva, della sottrazione della diminuzione di pena stabilita tanto dall’art. 89 cod. pen., quanto dall’art. 98 cod. pen. al meccanismo di “blindatura” della circostanza aggravante consistente nell’essere stato commesso l’omicidio nei confronti di un familiare o di una persona legata da un rapporto affettivo (art. 577, terzo comma, cod. pen., come introdotto dall’art. 11, comma 1, lettera c, della legge n. 69 del 2019, recentemente esaminato da questa Corte con la sentenza n. 197 del 2023).

3.5.– Si deve dunque ritenere che non superi lo scrutinio di legittimità costituzionale al metro dell’art. 3 Cost. la scelta del legislatore di non estendere al condannato affetto da vizio parziale di mente la stessa regola derogatoria prevista per il condannato minorenne.

Una volta, insomma, che il legislatore abbia ritenuto di prevedere una specifica deroga all’applicazione del meccanismo di computo delle circostanze previsto dall’art. 628, quinto comma, cod. pen. in favore dei minorenni, un imperativo di coerenza, per linee interne al sistema, esige che tale deroga si estenda anche alla posizione, del tutto analoga sotto il profilo che qui rileva, degli imputati affetti da vizio parziale di mente.

Rispetto a questi ultimi, anzi, le ragioni dell’attenuazione di pena valgono a fortiori, dal momento che la notevole riduzione della capacità di intendere e di volere della persona è in questa ipotesi oggetto di un accertamento caso per caso da parte del giudice, di solito in esito a una perizia psichiatrica disposta d’ufficio; mentre nel caso del minorenne è lo stesso legislatore che presume in via generale la sua minore colpevolezza, una volta che ne sia accertata una maturità sufficiente a fargli comprendere il disvalore del fatto e a dominare i propri impulsi – e ciò anche nell’ipotesi limite di un ragazzo alla soglia del diciottesimo anno, psichicamente del tutto maturo.

3.6.– In conclusione, l’art. 628, quinto comma, cod. pen. deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall’art. 89 cod. pen., allorché concorra con l’aggravante di cui al terzo comma, numero 3-bis), dello stesso art. 628.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall’art. 89 cod. pen., allorché concorra con l’aggravante di cui al terzo comma, numero 3-bis), dello stesso art. 628;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 628, quinto comma, cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione – sotto i profili dell’irragionevole equiparazione, sul piano sanzionatorio, di fatti di reato aventi disvalore differente e della violazione dei principi di proporzionalità e personalità della pena –, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione prima penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2023.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l’11 dicembre 2023